1.  Alcune indispensabili precisazioni in ordine alle opposizioni nei confronti delle cartelle esattoriali.

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2. Importante sentenza in tema di mancata esposizione del cosiddetto “grattino” per supposta violazione dell’art. 157, c. 6 e 8, emessa dal GdP di Caserta nella causa iscritta con ruolo n. 4112/06. La sentenza, che si allega di seguito, pare totalmente innovativa ed in breve afferma che nei casi di mancata esposizione del “grattino” nei parcheggi a pagamento nessuna sanzione amministrativa può essere comminata, perché nessuna norma del C.d.S lo prevede, chi non espone il "grattino" è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma non all’esposizione di attestazioni di pagamento, non essendovi per l’appunto alcuna norma che indichi quest’obbligo, riferendosi l’art. 157 comma 6 ai luoghi in cui la sosta è prevista per un tempo limitato e non all’ipotesi di parcheggio a pagamento.

Tale orientamento è stato altresì confermato con la sentenza n.3376/08 del 08-04-2008, pubblicata in data 15-04-2008 (controversia civile), dal Giudice di Pace di Caserta, nella persona del dr. Vincenzo Palumbo

Pertanto le contravvenzioni elevate in virtù delle citate norme, sono da considerarsi illegittime, con il susseguente annullamento dei verbali e dei loro effetti giuridici. La prassi di gran parte dei comuni di maggiori dimensioni che hanno creato intere aree destinate alla sosta a pagamento con tariffazione a tempo, senza destinare alla libera sosta aree contigue, ledendo pertanto il diritto degli utenti della strada di “cercare” il parcheggio in quest’ultime, è da considerarsi in effetti abbastanza deleteria e ad esclusivo - quanto discutibile - vantaggio delle Amministrazioni. La situazione venutasi a creare ha determinato un notevole aumento dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della sosta regolamentata.

3. Sentenza 11131/2009. Secondo la Cassazione gli autovelox devono essere ben visibili, altrimenti è truffa. Non tutte le multe dell'autovelox sono "corrette". Se per esempio l'apparecchio di rilevazione non è segnalato agli automobilisti «con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento» - almeno 400 metri tra postazione di controllo e cartello di avviso, secondo le direttive del ministero dell'Interno - chi ha piazzato lo strumento mostra di tradire lo spirito della normativa in materia, che è quello di «prevenire incidenti più che reprimere». Se poi gli autovelox sono affidati in gestione a un privato che arriva a nascondere gli apparecchi all'interno di macchine in sosta pur di incrementare le riscossioni il rischio, per lui, è quello di una condanna per reato di truffa agli automobilisti.

Questa la conclusione che si trae dalla sentenza 11131/2009 della seconda sezione penale della Cassazione che ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di un'impresa titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox in tre Comuni calabresi. L'impresa attraverso apparecchiature autovelox ben occultate all'interno di autovetture, aveva sommerso di multe agli automobilisti della zona tratti in inganno dagli apparecchi nascosti.

Nel respingere la richiesta di dissequestro degli autovelox invocato dal titolare della Speed Control, i giudici hanno confermato «la sussistenza del fumus del reato di truffa» dovuto al fatto che l'articolo 142 del Codice della strada «prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili». Altrettanto ribadisce la circolare del ministero dell'Interno 3 agosto 2007 che dà anche le misure della segnalazione: 400 metri prima del punto in cui la "macchinetta" è piazzata. Niente del genere era invece avvenuto nel territorio dei tre Comuni interessati (Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi): nessuna segnalazione preventiva delle postazioni autovelox, che venivano invece abilmente nascoste alla vista dal concessionario degli strumenti il quale, «ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era interessato a incrementare le riscossioni». (V.N.)

Fonte: Il Sole 24 Ore


La sentenza è scaricabile da qui sotto.

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4. Photored. Multe per chi passa col rosso. Non è valido l'ingrandimento della targa. Interessante sentenza che annulla le multe inflitte a seguito di rilevamento tramite Photored, nel caso in cui la targa sia leggibile solo se ingrandita.

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